Sulle spese straordinarie prevale l'interesse del figlio sulla previa concertazione. Cassazione, 3 febbraio 2016 n. 2127.
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Obblighi
di mantenimento - spese straordinarie – non previamente concordate
– obbligo di concertazione preventiva – non sussiste - ove la
spesa
non implichi assunzione di decisioni di maggior interesse per i figli
– verifica di rispondenza delle spese all'interesse del figlio –
verifica di sostenibilità della spesa.
autore: Fossati Cesare
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