Non contestazione in un giudizio di accertamento di paternità e rifiuto di sottoporsi alla CTU - Non esclusione dall' obbligo assegno di mantenimento.Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 settembre – 13 novembre 2015, n. 23296
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Secondo la Corte di Cassazione, è univocamente interpretabile il rifiuto del ricorrente di sottoporsi alle indagini peritali che, per la loro assoluta attendibilità, avrebbero potuto invece costituire l'elemento decisivo per suffragare la radicale negazione di una relazione sentimentale. Pertanto, viene ribadito l'obbligo a carico del ricorrente all'assegno di mantenimento nei confronti della figlia.
autore: Francesca Zadnik
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