Cass.40717 2015 - Danno morale: spetta anche ai nipoti non conviventi e non eredi della vittima, se esisteva uno stretto legame affettivo.
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I giudici della quarta sezione penale così hanno motivato – "l'art. 74 c.p.p. stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha creato danno". Per cui i prossimi congiunti "indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza di vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto".
autore: Francesca Zadnik
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