Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
 

 

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Statuto dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Statuto

Art. 1 (Finalità)

L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia è un’associazione senza fini di lucro, con sede centrale a Roma in Via Nomentana 257 che ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri iscritti.

A cura dell’Osservatorio sono diffuse una rivista bimestrale e pubblicazioni periodiche anche telematiche.

L’associazione ha un sito internet con aree riservate ai propri iscritti.


Art. 2 (Eventi nazionali)

L’associazione promuove e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale e un Forum nazionale annuale.

Nell’organizzazione di tali eventi l’associazione richiede l’accreditamento da parte dei competenti organismi centrali o territoriali dell’avvocatura.

Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

L’associazione non può rilasciare attestati di competenza professionale.


Art. 3 (Organismi interassociativi)

L’associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale e locale.


Art. 4 (Sezioni territoriali)

Per l’assolvimento delle proprie finalità l’associazione è strutturata in Sezioni territoriali.

In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve essere usata la denominazione “Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia” accompagnata dal logo associativo seguito dall’indicazione “Sezione territoriale di” e il nome della città sede della Sezione territoriale.


Art. 5 (Soci)

Sono soci dell’associazione gli avvocati che costituiscono le Sezioni territoriali o che vi aderiscono successivamente.


Art. 6 (Assemblea dei soci)

L’assemblea dei soci si tiene ogni anno in concomitanza con il Forum nazionale per l’approvazione del documento associativo programmatico redatto dal Comitato esecutivo centrale dell’associazione.


Art. 7 (Sezioni territoriali)

Le Sezioni territoriali si costituiscono nelle sedi di tribunale.

La costituzione si effettua, previa autorizzazione del Comitato esecutivo centrale, con un numero minimo di dieci avvocati e la redazione di un verbale di costituzione da inviare alla Sede centrale.

La Sezione territoriale si costituisce in associazione senza fini di lucro con un proprio Statuto secondo il modello predisposto in sede nazionale ed una propria eventuale autonoma contabilità e può adottare un proprio Regolamento.

La Sezione territoriale è coordinata da un Presidente e, ove ritenuto necessario, da un vice presidente, eletti ogni tre anni dai soci della Sezione e da un Comitato di rappresentanza di cinque soci eletti ogni tre anni dai soci della Sezione.

L’elezione del Presidente e del Comitato di rappresentanza avviene, previa apposita convocazione dei soci da parte del Presidente in carica, nell’ultima riunione dell’anno, e comunque non oltre il mese di dicembre, precedente all’inizio del triennio di durata e viene comunicata alla Presidenza dell’associazione

L’assemblea dei soci della sezione delibera senza possibilità di deleghe con le maggioranze previste nell’art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all’ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi, l’esclusione di un socio per gravi motivi. Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro contrasto è esperibile reclamo al Comitato di probiviri.

Il Comitato esecutivo centrale dell’associazione comunica ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e ai Dirigenti degli uffici giudiziari interessati il nominativo del Presidente della Sezione.

Le sezioni territoriali, per il perseguimento delle finalità associative, predispongono documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le prassi nell’amministrazione della giustizia nelle rispettive sedi con riguardo ai procedimenti di diritto di famiglia.


Art. 8 (Eventi organizzati dalle sezioni territoriali)

Le sezioni territoriali dell’associazione promuovono e organizzano eventi di aggiornamento e formazione a livello locale anche in collegamento con le altre sezioni territoriali.

Nell’organizzazione di tali eventi le sezioni richiedono l’accreditamento da parte dei competenti organismi dell’avvocatura.

Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

Le sezioni territoriali non possono rilasciare attestati di competenza professionale.


Art. 9 (Coordinamento interassociativo a livello locale)

Le sezioni territoriali promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello locale.


Art. 10 (Responsabili del coordinamento regionale)

Le sezioni di una medesima regione nominano un socio cui è attribuita la funzione di favorire il coordinamento delle sezioni in una stessa regione.

I responsabili del coordinamento regionale partecipano alle riunione del Coordinamento centrale.


Art. 11 (Responsabili del coordinamento di aree territoriali)

Il Comitato esecutivo centrale al fine di promuovere lo sviluppo dell’associazione e di promuovere il coordinamento tra le sezioni individua aree territoriali e nomina soci cui è attribuita la funzione di favorire il coordinamento delle sezioni nell’area territoriale.

I responsabili del coordinamento di area partecipano alle riunioni del Comitato esecutivo centrale e del Coordinamento centrale.


Art. 12 (Comitato dei collaboratori scientifici)

Il Comitato esecutivo centrale invita giuristi ed esperti di diritto di famiglia a formare un comitato dei collaboratori scientifici dell’associazione.

Il Comitato dei collaboratori scientifici si riunisce una volta l’anno insieme al Comitato esecutivo centrale dell’associazione per la redazione del documento annuale riassuntivo sull’evoluzione e sulle tendenze del diritto di famiglia.

Il Coordinamento centrale dell’associazione e il comitato dei collaboratori scientifici elaborano linee guida per la formazione e l’aggiornamento professionale.


Art. 13 (Strutture organizzative e tecnico-scientifiche)

L’associazione cura l’allestimento e la tenuta di supporti tecnico scientifici e di una biblioteca specializzata a disposizione del Coordinamento centrale e delle sezioni per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale centrale e territoriale.

Il Comitato esecutivo centrale individua il responsabile della struttura tecnico scientifica e ne determina il compenso.

L’associazione cura i rapporti con le principali case editrici e con le Università, anche tramite i componenti del Comitato dei collaboratori scientifici, per i necessari collegamenti anche didattici.

L’associazione cura i necessari collegamenti a livello nazionale e locale con le principali strutture di mediazione anche familiare.


Art.14 (Coordinamento centrale)

Il Coordinamento centrale dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia dirige l’associazione ed è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali o da un loro delegato e si riunisce con compiti di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative centrali.

Il Coordinamento centrale determina la quota associativa che i soci sono tenuti a versare annualmente e approva i bilanci annuali dell’Osservatorio su proposta del comitato esecutivo centrale.

Il Coordinamento centrale si riunisce per lo meno due volte l’anno.

Il Coordinamento centrale delibera senza possibilità di deleghe con le maggioranze previste nell’art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all’ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi, l’esclusione dall’associazione delle Sezioni territoriali per gravi motivi.

Alle votazioni possono prendere parte solo i presidenti o i delegati delle sezioni in regola con il versamento delle quote associative. Tali ultime sezioni determinano conseguentemente il quorum per le votazioni.

Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro contrasto associativo è esperibile reclamo al comitato dei probiviri.

All’interno del Coordinamento centrale i componenti si suddividono in commissioni tra le quali una commissione “formazione”, una commissione “mediazione e conciliazione”, una commissione “dentologia” e una “commissione riforme”

Il Coordinamento centrale può adottare un regolamento associativo.


Art. 15 (Comitato esecutivo centrale)

Il Comitato esecutivo centrale dell’associazione è formato dal Presidente dell’associazione che lo presiede e da cinque soci delle sezioni territoriali eletti dal Coordinamento centrale nell’ultima riunione dell’anno precedente al triennio di durata.

Il Comitato esecutivo centrale attua le decisioni del Coordinamento centrale e coordina le iniziative centrali.

Alle riunioni del Comitato esecutivo centrale partecipa il segretario amministrativo.

Il Comitato esecutivo centrale attribuisce ai propri componenti specifiche funzioni.


Art. 16 (Presidente)

Il Presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia presiede l’associazione ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del codice civile.

Il Presidente è eletto dal Coordinamento centrale nell’ultima riunione dell’anno precedente al triennio di durata.

Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro gestione con facoltà di subdelega.


Art.17 (Segretario amministrativo)

Il segretario amministrativo dell’associazione coordina gli adempimenti contabili e amministrativi e cura i rapporti tra i soci e la sede centrale.

Il suo compenso è determinato dal Coordinamento centrale.


Art. 18 (Comitato di probiviri)

Il Comitato di probiviri è composto da cinque soci aderenti all’Osservatorio ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento centrale.

Il Comitato dei probiviri è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i contrasti tra soci e organi territoriali e centrali dell’associazione.

Avverso le decisioni del comitato dei probiviri è ammesso solo ricorso all’autorità giudiziaria.


Art. 19 (Bilancio)

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Costituiscono entrate dell’associazione:

a) le quote dei soci.

b) eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative centrali autofinanziate da quote di iscrizione.

Il bilancio annuale dell’associazione è redatto dal Comitato esecutivo centrale e approvato dal Coordinamento centrale all’inizio dell’esercizio successivo.

Per consentire l’adempimento delle funzioni di rappresentanza associativa le spese di partecipazione alle riunioni associative nazionali possono gravare sui bilanci delle sezioni (per gli incarichi di rappresentanza di sezione) e della sede centrale (per gli incarichi di rappresentanza centrale).


Art. 20 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dal Coordinamento centrale che delibera anche in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.


Art. 21 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

[aggiornato AL 7 MAGGIO 2010]







  • "Incontri mensili sulle prassi in diritto di famiglia"
    sezione di Chieti
    data inizio: lunedì 1 febbraio 2010
    data fine: domenica 31 ottobre 2010
  • “Il processo di famiglia: diritto vivente e riforma”
    sezione di Pisa
    data: venerdì 10 settembre 2010
  • "L'audizione del minore e norme di deontologia in ambito familiare"
    sezione di Milano
    data: mercoledì 13 ottobre 2010
  • "L'autonomia contrattuale nel diritto di famiglia"
    sezione di Ancona
    data: venerdì 22 ottobre 2010
  • L'audizione del minore
    sezione di Massa
    data: venerdì 29 ottobre 2010
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