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Statuto
Art. 1 (Finalità)
L’Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia è
un’associazione senza fini di lucro, con sede centrale a Roma in
Via Nomentana 257 che ha come obiettivi la ricerca e lo studio
dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la
promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e
aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo
professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e
dei minori, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei
propri iscritti.
A cura dell’Osservatorio
sono diffuse una rivista bimestrale e pubblicazioni periodiche anche
telematiche.
L’associazione ha un
sito internet con aree riservate ai propri iscritti.
Art. 2 (Eventi nazionali)
L’associazione promuove
e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale
e un Forum nazionale annuale.
Nell’organizzazione di
tali eventi l’associazione richiede l’accreditamento da parte dei
competenti organismi centrali o territoriali dell’avvocatura.
Gli eventi possono essere
aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone
professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del
diritto di famiglia.
L’associazione non può
rilasciare attestati di competenza professionale.
Art. 3 (Organismi
interassociativi)
L’associazione promuove
e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e
collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto
di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello
nazionale e locale.
Art. 4 (Sezioni
territoriali)
Per l’assolvimento
delle proprie finalità l’associazione è strutturata in Sezioni
territoriali.
In tutte le attività e
le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve
essere usata la denominazione “Osservatorio nazionale sul diritto
di famiglia – Avvocati di famiglia” accompagnata dal logo
associativo seguito dall’indicazione “Sezione territoriale di”
e il nome della città sede della Sezione territoriale.
Art. 5 (Soci)
Sono soci
dell’associazione gli avvocati che costituiscono le Sezioni
territoriali o che vi aderiscono successivamente.
Art. 6 (Assemblea dei
soci)
L’assemblea dei soci si
tiene ogni anno in concomitanza con il Forum nazionale per
l’approvazione del documento associativo programmatico redatto dal
Comitato esecutivo centrale dell’associazione.
Art. 7 (Sezioni
territoriali)
Le Sezioni territoriali
si costituiscono nelle sedi di tribunale.
La costituzione si
effettua, previa autorizzazione del Comitato esecutivo centrale, con
un numero minimo di dieci avvocati e la redazione di un verbale di
costituzione da inviare alla Sede centrale.
La Sezione territoriale
si costituisce in associazione senza fini di lucro con un proprio
Statuto secondo il modello predisposto in sede nazionale ed una
propria eventuale autonoma contabilità e può adottare un proprio
Regolamento.
La Sezione territoriale è
coordinata da un Presidente e, ove ritenuto necessario, da un vice
presidente, eletti ogni tre anni dai soci della Sezione e da un
Comitato di rappresentanza di cinque soci eletti ogni tre anni dai
soci della Sezione.
L’elezione del
Presidente e del Comitato di rappresentanza avviene, previa apposita
convocazione dei soci da parte del Presidente in carica, nell’ultima
riunione dell’anno, e comunque non oltre il mese di dicembre,
precedente all’inizio del triennio di durata e viene comunicata
alla Presidenza dell’associazione
L’assemblea dei soci
della sezione delibera senza possibilità di deleghe con le
maggioranze previste nell’art. 21 del codice civile ed è
competente a deliberare, previa iscrizione all’ordine del giorno,
con la maggioranza dei due terzi, l’esclusione di un socio per
gravi motivi. Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro
contrasto è esperibile reclamo al Comitato di probiviri.
Il Comitato esecutivo
centrale dell’associazione comunica ai Presidenti dei Consigli
dell’Ordine e ai Dirigenti degli uffici giudiziari interessati il
nominativo del Presidente della Sezione.
Le sezioni territoriali,
per il perseguimento delle finalità associative, predispongono
documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le
prassi nell’amministrazione della giustizia nelle rispettive sedi
con riguardo ai procedimenti di diritto di famiglia.
Art. 8 (Eventi organizzati
dalle sezioni territoriali)
Le sezioni territoriali
dell’associazione promuovono e organizzano eventi di aggiornamento
e formazione a livello locale anche in collegamento con le altre
sezioni territoriali.
Nell’organizzazione di
tali eventi le sezioni richiedono l’accreditamento da parte dei
competenti organismi dell’avvocatura.
Gli eventi possono
essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone
professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del
diritto di famiglia.
Le sezioni territoriali
non possono rilasciare attestati di competenza professionale.
Art. 9 (Coordinamento
interassociativo a livello locale)
Le sezioni territoriali
promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e
collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto
di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello
locale.
Art. 10 (Responsabili del
coordinamento regionale)
Le sezioni di una
medesima regione nominano un socio cui è attribuita la funzione di
favorire il coordinamento delle sezioni in una stessa regione.
I responsabili del
coordinamento regionale partecipano alle riunione del Coordinamento
centrale.
Art. 11 (Responsabili del
coordinamento di aree territoriali)
Il Comitato esecutivo
centrale al fine di promuovere lo sviluppo dell’associazione e di
promuovere il coordinamento tra le sezioni individua aree
territoriali e nomina soci cui è attribuita la funzione di favorire
il coordinamento delle sezioni nell’area territoriale.
I responsabili del
coordinamento di area partecipano alle riunioni del Comitato
esecutivo centrale e del Coordinamento centrale.
Art. 12 (Comitato dei
collaboratori scientifici)
Il Comitato esecutivo
centrale invita giuristi ed esperti di diritto di famiglia a formare
un comitato dei collaboratori scientifici dell’associazione.
Il Comitato dei
collaboratori scientifici si riunisce una volta l’anno insieme al
Comitato esecutivo centrale dell’associazione per la redazione del
documento annuale riassuntivo sull’evoluzione e sulle tendenze del
diritto di famiglia.
Il Coordinamento centrale
dell’associazione e il comitato dei collaboratori scientifici
elaborano linee guida per la formazione e l’aggiornamento
professionale.
Art. 13 (Strutture
organizzative e tecnico-scientifiche)
L’associazione cura
l’allestimento e la tenuta di supporti tecnico scientifici e di una
biblioteca specializzata a disposizione del Coordinamento centrale e
delle sezioni per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento
professionale centrale e territoriale.
Il Comitato esecutivo
centrale individua il responsabile della struttura tecnico
scientifica e ne determina il compenso.
L’associazione cura i
rapporti con le principali case editrici e con le Università, anche
tramite i componenti del Comitato dei collaboratori scientifici, per
i necessari collegamenti anche didattici.
L’associazione cura i
necessari collegamenti a livello nazionale e locale con le principali
strutture di mediazione anche familiare.
Art.14 (Coordinamento
centrale)
Il Coordinamento centrale
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di
famiglia dirige l’associazione ed è composto dai Presidenti delle
Sezioni territoriali o da un loro delegato e si riunisce con compiti
di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative
centrali.
Il Coordinamento centrale
determina la quota associativa che i soci sono tenuti a versare
annualmente e approva i bilanci annuali dell’Osservatorio su
proposta del comitato esecutivo centrale.
Il Coordinamento centrale
si riunisce per lo meno due volte l’anno.
Il Coordinamento centrale
delibera senza possibilità di deleghe con le maggioranze previste
nell’art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare,
previa iscrizione all’ordine del giorno, con la maggioranza dei due
terzi, l’esclusione dall’associazione delle Sezioni territoriali
per gravi motivi.
Alle votazioni possono
prendere parte solo i presidenti o i delegati delle sezioni in regola
con il versamento delle quote associative. Tali ultime sezioni
determinano conseguentemente il quorum per le votazioni.
Contro le decisioni di
esclusione e per ogni altro contrasto associativo è esperibile
reclamo al comitato dei probiviri.
All’interno del
Coordinamento centrale i componenti si suddividono in commissioni tra
le quali una commissione “formazione”, una commissione
“mediazione e conciliazione”, una commissione “dentologia” e
una “commissione riforme”
Il Coordinamento centrale
può adottare un regolamento associativo.
Art. 15 (Comitato
esecutivo centrale)
Il Comitato esecutivo
centrale dell’associazione è formato dal Presidente
dell’associazione che lo presiede e da cinque soci delle sezioni
territoriali eletti dal Coordinamento centrale nell’ultima riunione
dell’anno precedente al triennio di durata.
Il Comitato esecutivo
centrale attua le decisioni del Coordinamento centrale e coordina le
iniziative centrali.
Alle riunioni del
Comitato esecutivo centrale partecipa il segretario amministrativo.
Il Comitato esecutivo
centrale attribuisce ai propri componenti specifiche funzioni.
Art. 16 (Presidente)
Il Presidente
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di
famiglia presiede l’associazione ai sensi dell’art. 36, secondo
comma, del codice civile.
Il Presidente è eletto
dal Coordinamento centrale nell’ultima riunione dell’anno
precedente al triennio di durata.
Il Presidente è
autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro
gestione con facoltà di subdelega.
Art.17 (Segretario
amministrativo)
Il segretario
amministrativo dell’associazione coordina gli adempimenti contabili
e amministrativi e cura i rapporti tra i soci e la sede centrale.
Il suo compenso è
determinato dal Coordinamento centrale.
Art. 18 (Comitato di
probiviri)
Il Comitato di probiviri
è composto da cinque soci aderenti all’Osservatorio ed è eletto
ogni tre anni dal Coordinamento centrale.
Il Comitato dei probiviri
è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i
contrasti tra soci e organi territoriali e centrali
dell’associazione.
Avverso le decisioni del
comitato dei probiviri è ammesso solo ricorso all’autorità
giudiziaria.
Art. 19 (Bilancio)
L’esercizio finanziario
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Costituiscono entrate
dell’associazione:
a) le quote dei soci.
b) eventuali residui
attivi di partecipazione alle iniziative centrali autofinanziate da
quote di iscrizione.
Il bilancio annuale
dell’associazione è redatto dal Comitato esecutivo centrale e
approvato dal Coordinamento centrale all’inizio dell’esercizio
successivo.
Per consentire
l’adempimento delle funzioni di rappresentanza associativa le spese
di partecipazione alle riunioni associative nazionali possono gravare
sui bilanci delle sezioni (per gli incarichi di rappresentanza di
sezione) e della sede centrale (per gli incarichi di rappresentanza
centrale).
Art. 20 (Scioglimento)
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dal Coordinamento centrale che
delibera anche in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo.
Art. 21 (Rinvio)
Per quanto non previsto
nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme
del codice civile. [aggiornato AL 7 MAGGIO
2010]
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