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- Cass. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17056

L'abbandono volontario della casa coniugale costituisce motivo sufficiente di addebito salvo che si provi che è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge

In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – ed il relativo onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

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