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Il giudizio di separazione giudiziale dei beni è compatibile con quello di separazione personale dei coniugi. - Cass. sez. I , 10 giugno 2005, n. 12293

- Rapporti con la separazione coniugale -
Deve escludersi che il giudizio di separazione giudiziale dei beni, di cui all'articolo 193 del Cc presuppone necessariamente la prosecuzione della convivenza e del rapporto matrimoniale, ben potendo lo stesso essere coltivato in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi. La situazione determinata dai provvedimenti adottati dal presidente del tribunale nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, circa i diritti e gli obblighi dei coniugi stessi e quanto al dovere di contribuzione, non incide né interferisce sulla situazione considerata dall'articolo 193 del Cc per la diversa finalità di conseguire la separazione giudiziale dei beni nell'ambito del regime di comunione legale dei beni. Ne deriva, pertanto, che il giudice può pronunciare quest'ultima – qualora uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia – ancorché nel giudizio di separazione il giudice di quest'ultima non abbia posto a suo carico alcun obbligo contributivo. (In applicazione dei riferiti principi, la Suprema corte ha osservato, da un lato, che nella specie l'inadempimento all'obbligo del marito di contribuire ai bisogni della famiglia preesisteva al provvedimento presidenziale che aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, e risaliva agli ultimi anni della convivenza, dall'altro, che – comunque – la successiva legittimità del suo comportamento, a seguito del provvedimento presidenziale che autorizzava il marito stesso a non concorrere nelle spese di mantenimento della moglie, aveva effetti e si esauriva nell'ambito del giudizio di separazione personale e con riguardo alle statuizioni in esso conseguibili, nonché dei profili anche penali a essa connessi).

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