Il giudizio di separazione giudiziale dei beni è compatibile
con quello di separazione personale dei coniugi. - Cass. sez. I , 10 giugno 2005, n. 12293
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Rapporti con la separazione coniugale - Deve escludersi che il giudizio di separazione
giudiziale dei beni, di cui all'articolo 193 del Cc presuppone necessariamente la prosecuzione della
convivenza e del rapporto matrimoniale, ben potendo lo stesso essere coltivato in pendenza del
giudizio di separazione personale dei coniugi. La situazione determinata dai provvedimenti adottati
dal presidente del tribunale nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, circa i
diritti e gli obblighi dei coniugi stessi e quanto al dovere di contribuzione, non incide né
interferisce sulla situazione considerata dall'articolo 193 del Cc per la diversa finalità di
conseguire la separazione giudiziale dei beni nell'ambito del regime di comunione legale dei beni. Ne
deriva, pertanto, che il giudice può pronunciare quest'ultima – qualora uno dei coniugi non
contribuisce ai bisogni della famiglia – ancorché nel giudizio di separazione il giudice di
quest'ultima non abbia posto a suo carico alcun obbligo contributivo. (In applicazione dei riferiti
principi, la Suprema corte ha osservato, da un lato, che nella specie l'inadempimento all'obbligo del
marito di contribuire ai bisogni della famiglia preesisteva al provvedimento presidenziale che aveva
autorizzato i coniugi a vivere separati, e risaliva agli ultimi anni della convivenza, dall'altro, che
– comunque – la successiva legittimità del suo comportamento, a seguito del provvedimento
presidenziale che autorizzava il marito stesso a non concorrere nelle spese di mantenimento della
moglie, aveva effetti e si esauriva nell'ambito del giudizio di separazione personale e con riguardo
alle statuizioni in esso conseguibili, nonché dei profili anche penali a essa connessi).
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